A chi è rivolto
Il cambio alloggio può essere richiesto qualora l’Ente proprietario decida di attivare una istruttoria di cambio di alloggio, mettendo a disposizione un’unità abitativa con superficie adeguata alla composizione del nucleo, ove ricorrano uno o più dei seguenti casi:
- per nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66% oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;
- per nuclei familiari in condizione di sovraffollamento (come definito dall’allegato 1 del R.R. 6/2021), favorendo i nuclei familiari in condizioni di accrescimento naturale;
- per nuclei familiari assegnatari di alloggi sovradimensionati (come definito dall’allegato 1 del R.R. 6/2021), attraverso cambi in diminuzione per il recupero di alloggi sottoutilizzati;
- per cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;
- per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale;
- per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio dei servizi abitativi pubblici che determinano la necessità di mobilità dell’assegnatario;
- per necessità di avvicinamento al luogo di lavoro;
- per gravi e documentate necessità del richiedente o del relativo nucleo familiare che di seguito si elencano:
- nuclei familiari che risiedono in alloggi in condizioni di inagibilità/antigienicità;
- problemi d’incolumità personale causate da gravi incompatibilità e situazioni insostenibili nei rapporti con il vicinato.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c).
